1. Possono essere ammessi come consorziati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, imprenditori o società che:
a. svolgono attività agricola di coltivazione dell’ulivo e/o che effettuano la trasformazione e confezionamento dei prodotti olivicoli nel territorio della regione Puglia curandone la commercializzazione; b. dispongono di strutture organizzate per l’ospitalità del turista, dotate di spazi per effettuare le degustazioni e la vendita dei prodotti che rispondano ai requisiti definiti dai Regolamenti approvati dall’assemblea dei consorziati.
2. I soggetti di cui al primo comma che intendono associarsi devono farne domanda al Consiglio di Amministrazione del Consorzio utilizzando i moduli predisposti dallo stesso.
3. In seguito a parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, l’adesione al consorzio si perfeziona con il pagamento della quota di ammissione e della prima quota annuale.
4. I consorziati del Movimento Turismo del Vino Puglia che diventino consorziati del Movimento Turismo dell’Olio potranno corrispondere una quota di ammissione ridotta.
1. Il Consorzio è ispirato a principi di democrazia e di partecipazione di tutti i consorziati alla vita consortile sulla base dei diritti e doveri definiti attraverso le norme che regolano l’ordinamento interno dei propri organi e delle attività.
2. L’adesione al Consorzio è a tempo indeterminato; i Consorziati partecipano a pieno titolo alla vita del Consorzio e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti, sono tenuti all’osservanza del presente Statuto, dei regolamenti emanati e dalle decisioni prese dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione nel limiti dei loro poteri.
3. I consorziati sono tenuti altresì a versare entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre il 28 febbraio di ogni anno la quota annuale nella misura determinata dal Consiglio stesso per ciascun anno.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 3 il consorziato moroso perde il diritto di partecipare alle Assemblee.
1. L’estinzione della persona giuridica determina la perdita per la stessa della qualifica di consorziato del Consorzio e di tutti i diritti a questa connessi.
2. Nei casi più gravi il Consorzio, con delibera a maggioranza dei due terzi del Consiglio di Amministrazione, potrà escludere un consorziato che tenga un comportamento gravemente lesivo delle finalità dell’ente e contravvenga ripetutamente alle norme dello Statuto ed alle deliberazioni e regolamenti adottati.
3. Il consorziato escluso potrà ricorrere alla successiva Assemblea.
4. Ciascun consorziato ha diritto di recedere dal Consorzio, con effetto dal 31 dicembre dell’anno in corso, dandone comunicazione in forma scritta non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
5. Il recesso comunicato oltre la data prevista al comma precedente non avrà effetto fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
6. Il recesso non fa venir meno gli obblighi già assunti nei confronti del Consorzio compreso quello di versare la quota associativa annuale. 7. L’estinzione, l’esclusione e il recesso comportano l’immediato divieto di uso, a qualsiasi titolo, dei marchi e del nome del Consorzio.