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TITOLO IV – (PATRIMONIO)

Art.15 (Patrimonio)

1. Il Patrimonio del Consorzio è costituito da:
1. quote e contributi dei soci;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 7. erogazioni liberali dei consorziati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
9. altre entrate compatibili con le finalità sociali.
1. Al Consorzio è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio.
2. Ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art.16 (Marchio)

Nello svolgimento della propria attività e per la promozione delle proprie manifestazioni, il Consorzio e i Consorziati utilizzano i marchi di proprietà del Consorzio o ad esso concessi in uso, nel rispetto del regolamento del Costituendo Consorzio Movimento Turismo dell’Olio nazionale.
Detti marchi non potranno essere usati, né dai consorziati, né dal Consorzio, per scopi che non siano espressamente autorizzati dalle norme di questo Statuto, dai regolamenti o da direttive emanate dall’Assemblea ordinaria.
Il Consiglio di Amministrazione può concedere a terzi l’autorizzazione temporanea all’utilizzo dei marchi a terzi in occasione di iniziative di cui all’art 3.4.

Art.17 (Esercizio Finanziario)

1. L’Esercizio Finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro e non oltre il 10 febbraio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il conto consuntivo relativo all’esercizio precedente ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea nei termini di legge.

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