L’Assemblea Straordinaria che deliberi lo scioglimento del Consorzio ai sensi dell’articolo 8.7 provvede alla nomina di uno o più liquidatori e ha l’obbligo di devolvere il patrimonio che risulterà disponibile ad uno o più enti o istituzioni senza finalità di lucro che curino lo sviluppo e la diffusione dell’Oleoturismo.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e di ogni normativa in materia.