1. Il Consorzio con attività esterna ai sensi e per gli effetti dell’art. 2602 c.c. denominato “Movimento Turismo dell’Olio Puglia” (di seguito, Consorzio) è retto dalle norme del presente Statuto.
2. La durata del Consorzio è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria.
1. Il Consorzio ha sede nel Comune di Bari.
2. L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.
1. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed esercita in via principale attività di promozione e valorizzazione delle produzioni, dei luoghi di produzione e delle attività di Oleoturismo (turismo dell’olio extravergine di oliva) dei consorziati e in generale nella regione Puglia al fine di accrescerne cultura e prestigio e di creare prospettive di sviluppo economico per le aree a particolare vocazione olivicola.
2. In particolare il Consorzio promuove la visita ai luoghi di produzione, agli uliveti, ai frantoi delle aziende consorziate, nonché alle esposizioni e ai musei sull’olio, le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle aziende olivicole ivi compresa la raccolta didattica, i servizi di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicoli aziendali e degli oggetti e materiali ad esse attinenti.
3. Il Consorzio si impegna ad associarsi al costituendo Consorzio "Movimento Turismo dell’Olio" nazionale e a rispettarne lo Statuto e i Regolamenti da esso emanati, a versare la quota annuale nazionale, oltre che a partecipare alla vita e al suo indirizzo.
4. Il Consorzio opera coordinando le attività dei consorziati, organizzando anche collaborazione con terzi, soggetti privati e pubblici, eventi, pubblicazioni, incontri, degustazioni, viaggi di studio, corsi formativi ed altre attività a carattere territoriale, nazionale ed internazionale, anche costituendo o partecipando alla costituzione di associazioni temporanee o società consortili aventi le medesime finalità.
5. Esso inoltre contribuisce alla attuazione delle politiche regionali dell’oleoturismo e turismo enogastronomico e favorisce l’utilizzo dei programmi attivati dall’Unione Europea a tale fine, rivolgendo particolare attenzione alle iniziative destinate alle aree a vocazione olivicola e cooperando allo sviluppo di queste.
1. Possono essere ammessi come consorziati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, imprenditori o società che:
a. svolgono attività agricola di coltivazione dell’ulivo e/o che effettuano la trasformazione e confezionamento dei prodotti olivicoli nel territorio della regione Puglia curandone la commercializzazione; b. dispongono di strutture organizzate per l’ospitalità del turista, dotate di spazi per effettuare le degustazioni e la vendita dei prodotti che rispondano ai requisiti definiti dai Regolamenti approvati dall’assemblea dei consorziati.
2. I soggetti di cui al primo comma che intendono associarsi devono farne domanda al Consiglio di Amministrazione del Consorzio utilizzando i moduli predisposti dallo stesso.
3. In seguito a parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, l’adesione al consorzio si perfeziona con il pagamento della quota di ammissione e della prima quota annuale.
4. I consorziati del Movimento Turismo del Vino Puglia che diventino consorziati del Movimento Turismo dell’Olio potranno corrispondere una quota di ammissione ridotta.
1. Il Consorzio è ispirato a principi di democrazia e di partecipazione di tutti i consorziati alla vita consortile sulla base dei diritti e doveri definiti attraverso le norme che regolano l’ordinamento interno dei propri organi e delle attività.
2. L’adesione al Consorzio è a tempo indeterminato; i Consorziati partecipano a pieno titolo alla vita del Consorzio e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti, sono tenuti all’osservanza del presente Statuto, dei regolamenti emanati e dalle decisioni prese dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione nel limiti dei loro poteri.
3. I consorziati sono tenuti altresì a versare entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre il 28 febbraio di ogni anno la quota annuale nella misura determinata dal Consiglio stesso per ciascun anno.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 3 il consorziato moroso perde il diritto di partecipare alle Assemblee.
1. L’estinzione della persona giuridica determina la perdita per la stessa della qualifica di consorziato del Consorzio e di tutti i diritti a questa connessi.
2. Nei casi più gravi il Consorzio, con delibera a maggioranza dei due terzi del Consiglio di Amministrazione, potrà escludere un consorziato che tenga un comportamento gravemente lesivo delle finalità dell’ente e contravvenga ripetutamente alle norme dello Statuto ed alle deliberazioni e regolamenti adottati.
3. Il consorziato escluso potrà ricorrere alla successiva Assemblea.
4. Ciascun consorziato ha diritto di recedere dal Consorzio, con effetto dal 31 dicembre dell’anno in corso, dandone comunicazione in forma scritta non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
5. Il recesso comunicato oltre la data prevista al comma precedente non avrà effetto fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
6. Il recesso non fa venir meno gli obblighi già assunti nei confronti del Consorzio compreso quello di versare la quota associativa annuale. 7. L’estinzione, l’esclusione e il recesso comportano l’immediato divieto di uso, a qualsiasi titolo, dei marchi e del nome del Consorzio.
Gli organi del Consorzio sono:
1. l’Assemblea
2. il Presidente;
3. il Vicepresidente;
4. il Consiglio di Amministrazione;
5. se nominato, il Collegio dei Probiviri;
6. se nominato, il Collegio dei Revisori.
L’elezione degli Organi sociali non può essere, in alcun modo, vincolata o limitata ed è informata a criteri di libertà di partecipazione dei consorziati.
1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente statuto, obbligano tutti i consorziati, ancorché assenti o dissenzienti.
2. Hanno diritto d'intervento e di voto all'assemblea tutti i consorziati in regola con il pagamento delle quote annuali e di ammissione iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente.
4. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.
5. Ciascun socio è rappresentato in Assemblea dal proprio rappresentante legale o con delega ad un responsabile aziendale o ad altro socio con il limite di 3 deleghe. La delega non può essere rilasciata a favore degli amministratori.
6. L’Assemblea ordinaria:
a. determina gli indirizzi del Consorzio ed emana le direttive generali per il conseguimento degli scopi sociali;
b. approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, la relativa relazione finanziaria il bilancio preventivo;
c. elegge il Consiglio di Amministrazione;
d. elegge, eventualmente, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori;
e. approva i regolamenti interni e delibera su ogni argomento sottoposto ad essa dal Consiglio di Amministrazione;
7. L’Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:
a. sulle modifiche dello statuto e sede sociale;
b. sulla proposta di scioglimento del Consorzio;
c. sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;
d. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
1. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, entro il 28 febbraio.
2. L’Assemblea è altresì convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta, contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un decimo dei consorziati o tre quinti dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell’Assemblea entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di inerzia da parte del Presidente alla convocazione dell’Assemblea provvede il Vicepresidente o un Consigliere o, in ultimo, un firmatario della richiesta.
4. La convocazione dell’Assemblea è effettuata per iscritto, anche con mezzi telematici, mediante avviso da inviarsi a ciascun consorziato almeno quindici giorni prima della data della riunione.
5. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno; deve inoltre contenere l’indicazione della data - diversa dalla precedente -, dell’ora e del luogo della seconda convocazione.
6. L’Assemblea può svolgersi anche tramite videoconferenza. In tal caso, l’avviso di convocazione deve indicare le modalità, accessibili a tutti i consorziati, di partecipazione all’Assemblea. Durante l’Assemblea tutti i partecipanti debbono essere identificati dal Presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.
7. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei consorziati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati.
8. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei consorziati presenti.
9. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei consorziati.
10. L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti, salvo nel caso di scioglimento, nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio in cui delibera con la maggioranza dei tre quarti dei consorziati presenti. Art.10 (Presidente)
1. Il Consiglio di Amministrazione elegge un Presidente tra i consiglieri.
2. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio con poteri di firma, con le modalità e nei limiti stabiliti dal Regolamento esecutivo.
4. Il Presidente:
a. promuove, coordina e controlla l’attività del Consorzio;
b. cura e coordina i rapporti con gli soci;
c. presiede le Assemblee;
d. presiede il Consiglio di Amministrazione;
e. firma il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea;
f. firma la relativa relazione finanziaria;
g. dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
h. rappresenta il Consorzio nell’Assemblea del Movimento Turismo dell’Olio nazionale, salvo che il Consiglio di Amministrazione non nomini un consigliere diverso.
1. Il Presidente inoltre svolge una funzione di raccordo con le istituzioni regionali, con l’intento di collaborare allo sviluppo, la promozione e la regolamentazione dell’Oleoturismo e del turismo enogastronomico.
2. Al Presidente può essere attribuito un compenso fissato dall’Assemblea ordinaria.
1. Il Consiglio di Amministrazione elegge un Vice-Presidente tra i consiglieri.
2. Il Vicepresidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Presidente, il Vicepresidente ne assume la funzione, salvo quanto previsto all’articolo 12.10.
5. Al Vicepresidente può essere attribuito un compenso fissato dall’Assemblea nazionale.
1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'Assemblea e scelti tra i titolari o rappresentanti legali o loro responsabili aziendali delegati dei Consorziati.
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge un Presidente e un Vicepresidente tra i suoi membri ed è presieduto dal Presidente o, in assenza di questi, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi il Consiglio di Amministrazione nomina il presidente della riunione.
3. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere attribuito un compenso fissato dall’Assemblea ordinaria.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
5. Il Consiglio di Amministrazione:
a. predispone e presenta all’Assemblea ordinaria il Bilancio consuntivo e preventivo;
b. convoca e determina l’ordine del giorno dell’Assemblea;
c. predispone i Regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria;
d. definisce l’organizzazione del Consorzio, inclusa la nomina di un direttore e la definizione dei suoi poteri
e. vigila sull’uso dei marchi del Consorzio da parte dei consorziati e dei terzi;
f. provvede a dare esecuzione agli indirizzi operativi formulati dal Costituendo Consorzio Movimento Turismo dell’olio nazionale;
g. eventualmente nomina un consigliere a rappresentare il Consorzio in seno all’Assemblea del Movimento Turismo dell’Olio nazionale in luogo del Presidente.
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno tre volte all’anno, comunque, quando ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Il Presidente o, in caso di sua assenza o inattività, il Vicepresidente, convoca il Consiglio di Amministrazione entro e non oltre sette giorni dalla ricezione della richiesta; in mancanza la convocazione può essere fatta dai consiglieri richiedenti.
3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata per iscritto, anche con mezzi telematici, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente dello stesso non oltre cinque giorni prima della data della riunione.
4. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché dell’ordine del giorno.
5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito quando interviene la maggioranza assoluta dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito agli stessi
di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.
7. La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del Presidente e del segretario e da sottoscriversi dai medesimi.
8. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione, lo stesso può procedere alla cooptazione da far ratificare alla successiva Assemblea ordinaria.
9. Il componente del Consiglio di Amministrazione che non intervenga a tre riunioni consecutive è ritenuto dimissionario e il Consiglio di Amministrazione può procedere alla sua sostituzione ai sensi dell’art. 12.8.
10. Qualora si verifichi la vacanza di almeno la metà dei suoi componenti, l’intero Consiglio di Amministrazione s’intende decaduto e deve procedersi, ai sensi dell’articolo 8.6.c, alle nuove nomine.
11. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra persone di comprovata e specifica esperienza nei settori in cui il Consorzio svolge i propri compiti istituzionali un direttore generale specificandone i compiti e le attribuzioni e determinandone la retribuzione. A titolo di esempio il direttore può:
a. Partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio di Amministrazione di cui svolge le funzioni di segretario.
b. Provvedere alla gestione del Consorzio con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee della situazione patrimoniale approvati dal Consiglio di Amministrazione delle cui deliberazioni cura l’attuazione.
c. Mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l’attività del Consorzio.
d. Esercitare tutte le competenze che non siano riservate ad altri organi.
1. Se nominato, il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea, con scrutinio segreto; deve controllare e garantire l’applicazione dello Statuto e redimere i contrasti sorti in seno al Consorzio.
2. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono scelti tra personalità di comprovata autorevolezza.
3. Il Collegio elegge nel suo seno un presidente, il quale ha il compito di convocare le riunioni ed è il destinatario delle comunicazioni dell’Assemblea dei Soci e dei soci.
4. Il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere il suo giudizio non oltre due mesi dal momento in cui gli è richiesto, dandone notizia per iscritto alle parti aventi causa ed all’Assemblea Nazionale.
Art.14 (Collegio dei Revisori)
1. Se nominato, il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra non consorziati.
2. Un Revisore effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
3. Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni ed esercita i poteri previsti dalla legge; in particolare redige una relazione illustrativa del Bilancio preventivo e del conto consuntivo.
4. Il Collegio dei Revisori assiste alle adunanze dell’Assemblea.
5. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
1. Il Patrimonio del Consorzio è costituito da:
1. quote e contributi dei soci;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 7. erogazioni liberali dei consorziati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
9. altre entrate compatibili con le finalità sociali.
1. Al Consorzio è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio.
2. Ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
Nello svolgimento della propria attività e per la promozione delle proprie manifestazioni, il Consorzio e i Consorziati utilizzano i marchi di proprietà del Consorzio o ad esso concessi in uso, nel rispetto del regolamento del Costituendo Consorzio Movimento Turismo dell’Olio nazionale.
Detti marchi non potranno essere usati, né dai consorziati, né dal Consorzio, per scopi che non siano espressamente autorizzati dalle norme di questo Statuto, dai regolamenti o da direttive emanate dall’Assemblea ordinaria.
Il Consiglio di Amministrazione può concedere a terzi l’autorizzazione temporanea all’utilizzo dei marchi a terzi in occasione di iniziative di cui all’art 3.4.
1. L’Esercizio Finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro e non oltre il 10 febbraio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il conto consuntivo relativo all’esercizio precedente ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea nei termini di legge.
L’Assemblea Straordinaria che deliberi lo scioglimento del Consorzio ai sensi dell’articolo 8.7 provvede alla nomina di uno o più liquidatori e ha l’obbligo di devolvere il patrimonio che risulterà disponibile ad uno o più enti o istituzioni senza finalità di lucro che curino lo sviluppo e la diffusione dell’Oleoturismo.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e di ogni normativa in materia.